L’Amministratore di Sostegno non serve a bypassare la volontà del beneficiato

L’Amministratore di sostegno non deve servire a sostituire la volontà del beneficiato, negandola, dove questa contrastava le scelte terapeutiche del servizio psichiatrico ospedaliero. Il compito dell’ADS non può essere quello di coartare la volontà del soggetto ad ADS per imporgli l’adozione di percorsi terapeutici.