Rendita Inail del beneficiario riservata pro quota alle figlie minori

FIGLI MINORI TUTELATI ANCHE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIATO

ADS & Minori

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Il Giudice Tutelare di Vallo della Lucania precisa che l’indennità INAIL non è da ritenersi fonte di reddito da riservarsi al beneficiato.

Dall’esistenza di questa redditualità il Giudice presume che una parte dei futuri ratei mensili che percepirà, ed ammontanti ad Euro 3062,32, mensili debbano essere destinati al mantenimento delle di lui figlie minori che vedono a loro riservata la somma di Euro 1500,00 mensili. Questa quota parte della più grande somma sopra indicata, verrà versata, mese per mese, dall’amministratore di sostegno nominato nelle mani della madre e moglie, che la utilizzerà per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione delle figlie minori.

Il Giudice precisa che tutto ciò è conforme ai principi costituzionali (in particolare con riferimento agli artt. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 del codice civile.

Per questa ragione, viene autorizzato l’amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili e così imposto un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa nei termini appena detti.

La restante somma verrà invece impiegata, con il consueto obbligo di rendiconto annuale, dall’Amministrazione di Sostegno per la cura ed i bisogni del beneficiario.

Si realizza così un equo contemperamento degli interessi tutelati.

Avv. Alberto Vigani

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Ufficio del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare dott. Nicola Graziano

osserva quanto segue

1 ) CG, nato ad Agropoli il –/–/1976 si trova in stato vegetativo post – traumatico (Stato vegetativo permanente – Portatore di PEG) in quanto è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto il giorno 21 giugno 2005, alle ore 13.15 circa, alla via Craparizzo del Comune di Castellabate nel mentre era alla guida del motociclo targato ——–;

2 ) CG è sposato con AX ed ha due figlie minori: FA (nata ad Agropoli il –/–/2003) e FB (nata ad Agropoli il –/–/2004);

3 ) In data 20 gennaio 2006 la moglie di CG veniva nominata amministratore di sostegno dello stesso, incarico che veniva reso a tempo indeterminato con decreto del 22 gennaio 2008;

4 ) Il 18 febbraio 2009 la madre di CG, LY, presentava istanza allo scrivente Giudice Tutelare per la revoca dell’amministratore di sostegno allo stesso nominato dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico in sostituzione del revocando amministratore di sostegno rilevando che il figlio in data 24 settembre 2008 era stato dimesso dal ricovero presso la casa di cura “Istituto S. Anna” di Crotone per rientrare al domicilio della madre presso il quale attualmente dimora e ponendo a base della richiesta di revoca il disinteresse e la colpevole negligenza della moglie dello stesso nella sua qualità di amministratore di sostegno;

5 ) Fissata l’udienza di comparizione delle parti, AX si opponeva all’istanza di revoca depositando apposita memoria del 16 marzo 2009, sostenendo di essere impossibilitata a vedere il proprio marito perché impedita dalla LY che, con il suo atteggiamento ostruzionistico, interferiva anche nei rapporti tra CG e le sue figliole FA e FB;

6 ) Dopo una serie di udienze, tutte disposte per la ricerca di una soluzione condivisa, AX presentava in data 2 luglio 2009 formale rinuncia all’incarico di amministratore di sostegno e consenso alla nomina della madre del proprio marito CG quale nuovo amministratore di sostegno, chiedendo, però, una regolamentazione dei poteri del nominando amministratore di sostegno che, nel riscuotere i ratei mensili pari ad Euro 3062,32 a versarsi dall’INAIL – Sede di Salerno – Battipaglia in favore del CG, potesse far fronte al mantenimento delle figlie del CG stesso nonché che potesse prevedere una destinazione della di Euro 111.733,87 oltre interessi stabilita dall’INAIL a titolo di ratei di rendita, maturati e non ancora riscossi, per l’incidente occorso a CG;

7 ) E’ evidente che l’accordo tra le parti rende pacifico l’accoglimento della rinuncia della AX dall’incarico di amministratore di sostegno con conseguente nomina del nuovo amministratore di sostegno nella persona di LY, madre del beneficiario, nata ad Angri il –/–/1955 e residente in Castellabate alla via Contrada Valle CPL snc presso la quale oggi si trova CG e dove quindi lo stesso rimarrà, con diritto della di lui moglie e delle figlie minori FA e FB a fargli visita in ogni momento e per ogni evenienza;

8 ) All’amministratore di sostegno appena nominato, in primo luogo, spetterà il compito di compiere tutti gli atti attinenti alla cura ed alla tutela ed al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana del beneficiario CG;

9 ) Allo stesso amministratore di sostegno appena nominato spetterà anche il compito di porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi al patrimonio del beneficiario stesso ed anche il compimento, in nome e per conto del beneficiario, anche di ogni altro atto di straordinaria amministrazione ma ciò solo previa distinta autorizzazione del Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione;

10 ) Si presume il consenso del CG a che una parte dei futuri ratei mensili che percepirà ed ammontanti ad Euro 3062,32 vengano destinati al mantenimento delle proprie figlie minori FA e FB per cui lo scrivente Giudice Tutelare stabilisce fin da adesso che la somma di Euro 1500,00 mensili, quota parte della più grande somma sopra indicata, verrà versata, mese per mese, dall’amministratore di sostegno nominato nelle mani della AX, madre e moglie, che la utilizzerà per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione delle figlie minori FA e FB. Tutto ciò è conforme ai principi costituzionali (art. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 c.c. La somma sopra indicata sarà rivalutata anno per anno in modo proporzionale alla rivalutazione dei ratei mensili che percepirà dall’INAIL il beneficiario CG.

Va quindi autorizzato l’amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili ed imposto un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa nei termini appena detti. La restante somma verrà impiegata, con obbligo di rendiconto annuale, per la cura ed i bisogni del beneficiario CG;

11 ) L’amministratore di sostegno LY è altresì autorizzata a riscuotere la somma di Euro 111.733,87 oltre interessi che l’INAIL pagherà al beneficiario a titolo di ratei di rendita, già maturati e non riscossi fino al 27 aprile 2009. Tale somma sarà vincolata da parte dell’amministratore di sostegno a favore delle minori FA e FB mediante l’acquisto di buoni fruttiferi postali intestati alle predette minori al fine di assicurare una serenità economica alle sopra dette minori;

12 ) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, tra cui quella al PM sede.

Vallo della Lucania, lì 16 luglio 2009

Il Giudice Tutelare

dott. Nicola Graziano

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